In Lombardia, la risposta ai bisogni di assistenza delle persone e delle famiglie è fornita da un sistema integrato di servizi, di prestazioni, anche di sostegno economico, e di strutture territoriali, domiciliari, diurne e residenziali, nel rispetto del principio della libertà di scelta.
Tutto il sistema, con la rete di unità che forniscono prestazioni sociali – da qui in poi chiamate “unità di offerta sociali” (UdoS) – è disciplinato dalla legge regionale 3/2008 – “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”.
Le unità d’offerta sociali operano nell’ambito della programmazione regionale e locale e nel rispetto di regole che definiscono i requisiti per il loro esercizio.
Le unità di offerta sociali sono differenti per utenza e per tipologia di servizio:
Per avviare una attività che riguardi un servizio socio-assistenziale di quelli indicati da Regione Lombardia bisogna presentare una CPE.
La CPE – ovvero la Comunicazione Preventiva di Esercizio – è stata introdotta da Regione Lombardia con l’articolo 15 comma 1 della legge regionale 3/08.
Tale Comunicazione sostituisce a tutti gli effetti l’autorizzazione al funzionamento prevista dalla legge regionale 1/86 che con la stessa legge 3/08 viene abrogata.
La CPE è l’atto indispensabile per l’avvio dell’esercizio delle Unità di Offerta Sociale pubblica e privata e sostituisce a tutti gli effetti l’Autorizzazione al funzionamento.
La CPE abilita l’Ente Gestore, pubblico o privato, ad intraprendere da subito l’attività. La fase di vigilanza dell’ATS sarà la verifica del servizio in esercizio.
La normativa comporta la responsabilità diretta ed esclusiva del gestore della UDOS, in ragione di quanto dichiarato in sede di presentazione.
Non basta però per operare per conto del servizio pubblico o per stipulare con l’Ente pubblico contratti o convenzioni: in quel caso sarà necessario procedere con l’Accreditamento.
La CPE deve essere presentata in caso di:
- messa in esercizio di unità d’offerta afferenti alla rete sociale, da intendersi come allestimento di tutte le misure organizzative, gestionali e strutturali necessarie per iniziare l’attività;
- variazione della capacità ricettiva dell’unità d’offerta, da intendersi come aumento o riduzione della capacità di accoglienza o di erogazione dei servizi o delle prestazioni;
- trasformazione di unità d’offerta esistenti, da intendersi come modifica della tipologia dell’unità d’offerta tra quelle individuate dalla Regione;
- trasferimento in altra sede di unità d’offerta esistenti, da intendersi come modifica della sede in cui è svolta l’attività, anche quando ciò avviene all’interno dello stesso stabile o dello stesso Comune ed a prescindere dalla sede legale dell’ente gestore;
- cambiamento del soggetto gestore, anche per effetto di eventi estintivi di quello precedente: nel caso di persone giuridiche private può trattarsi delle ipotesi di scioglimento, fusione per incorporazione o mediante costituzione di un nuovo ente. Nel caso di enti pubblici, può trattarsi di successione tra enti, anche per effetto di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento. Nel caso di soggetti del terzo settore, può trattarsi anche di modifiche dello statuto che intervengano sugli scopi sociali.
La CPE non deve essere presentata in caso di:
- cambio della persona del Legale Rappresentante o dell’Amministratore del soggetto gestore;
- sperimentazione di un’unità d’offerta innovativa non rientrante nella rete regionale, da concordare con il Comune di ubicazione e Azienda Sociale Cremonese;
- messa in esercizio di attività sociali tra quelle previste dall’art. 3 – comma 2 – della Legge n.3/2008 e non rientranti nella rete regionale;
- cessazione dell’attività.
Il gestore deve, comunque, garantire il rispetto delle Leggi Regionali o Nazionali in materia di Igiene e Sanità Pubblica, di Sicurezza degli Impianti, di Urbanistica-Edilizia e, nel caso di utilizzo di personale dipendente, il rispetto di quanto stabilito in materia di rapporti di lavoro dalla normativa vigente.
Presentata dal Legale rappresentante dell’Ente Gestore, la CPE deve contenere l’indicazione del soggetto che intraprende l’attività e deve chiaramente indicare:
- la denominazione e la capacità ricettiva dell’unità d’offerta sociale, tra quelle previste nella rete regionale, che si intende mettere in esercizio l’ubicazione dell’unità d’offerta sociale
- il titolo di godimento dell’immobile in cui ha sede l’unità di offerta sociale e che sia compatibile con la destinazione d’uso dello stesso
- la data di inizio attività.
Alla CPE vanno inoltre allegate
- le certificazioni inerenti il possesso dei requisiti soggettivi del Legale rappresentante
- la dichiarazione con cui il Gestore attesti il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e nazionali.
Si tratta cioè di una autodichiarazione del Gestore che, opportunamente, dovrà essere formulata in termini formali ed esprimersi in termini non generici, per evidenziare che si tratta di un Gestore responsabile ed informato.
I gestori che intendono avviare una UDOS in uno dei 48 Comuni dell’Ambito distrettuale cremonese devono trasmettere la modulistica che riguarda la CPE (allegando ogni singolo documento in formato PDF) a:
Sportello unico CPE e accreditamento
Azienda Sociale Cremonese
Via Sant’Antonio del Fuoco n. 9/A – 260100 Cremona
PEC: aziendasocialecr@pec.it
La sola domanda dovrà essere inviata in copia conoscenza a:
- Sindaco del Comune di ubicazione dell’Unità d’Offerta Sociale
- SC AUTORIZZAZIONI ACCREDITAMENTO E CONTROLLO RETE TERRITORIALE
SS ACCREDITAMENTO E VIGILANZA RETE TERRITORIALE ATS della Val Padana (Via San Sebastiano 14/a 26100 – CREMONA), PEC: protocollo@pec.ats-valpadana.it
Lo Sportello unico di Azienda Sociale Cremonese fornisce ai soggetti pubblici e privati, informazioni e consulenza in merito alla normativa, agli adempimenti e alla predisposizione della documentazione necessaria per avviare una Unità di Offerta Sociale.
Entro 30 giorni dalla presentazione della CPE, Azienda Sociale Cremonese – a nome e per conto del 48 Comuni dell’Ambito distrettuale cremonese – provvede a verificare la completezza della comunicazione e di quanto dichiarato, nonché la presenza dei certificati relativi ai requisiti soggettivi, e funge da tramite e relazione con i servizi di vigilanza dell’ASL di competenza.
Entro 75 giorni dalla richiesta di Azienda Sociale Cremonese, l’ATS Val Padana è tenuta a dare esito dell’attività di vigilanza, inviando il verbale del sopralluogo sia all’Ente gestore che all’Azienda Sociale Cremonese.
Se l’esito è positivo, la procedura di CPE si conclude con la comunicazione di esito da parte di Azienda Sociale Cremonese.
Azienda Sociale Cremonese, a fronte di presentazione di una CPE incompleta o di avvio di attività in mancanza di requisiti minimi previsti ed in ragione delle valutazioni del servizio di vigilanza di ATS Val Padana, stabilirà a seconda dei casi: a) un termine per l’integrazione della documentazione, b) un termine per il rispetto integrale dei requisiti oppure, il Comune territorialmente competente, stabilirà c) l’inibizione immediata dell’attività.
La CPE non necessita di alcun ulteriore atto formale di autorizzazione o assenso da parte del Comune di ubicazione del servizio.
In questa sezione è possibile scaricare la documentazione che serve per la presentazione della CPE:
- Modello di CPE da compilare su carta intestata dell’Ente ed Allegati 1,2 e 3 di autocertificazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, autodichiarazione sul possesso degli standard previsti e sul rispetto dei requisiti dalla normativa nazionale e regionale vigente e relativi allegati ed autocertificazione del certificato generale del Casellario Giudiziale, carichi pendenti e antimafia del Rappresentante Legale dell’ente che presenta la CPE;
- Elenco della documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti di esercizio da custodire presso la sede dell’UDOS (normativa con i requisiti da possedere e schede riepilogo per ogni UDOS):
Note in merito all’apertura di Centri Ricreativi Diurni
Gli Enti gestori delle unità d’offerta normate da Regione Lombardia – Centri Ricreativi Diurni per minori (DGR. n. 11496 del 17/03/2010) – dovranno presentare comunicazione di riapertura/avvio attività per la realizzazione di attività ludico-espressive rivolte a minori durante il periodo estivo.
La comunicazione di riapertura/avvio di attività deve essere trasmessa ad Azienda Sociale Cremonese all’indirizzo PEC aziendasocialecr@pec.it.
Alla comunicazione di riapertura/avvio attività è necessario allegare:
- Carta dei Servizi dell’attività estiva
- Calendario giornata tipo
- copia documento d’identità del richiedente
I Centri Ricreativi Diurni di nuova costituzione o che presentano modifiche rispetto agli anni precedenti relativamente a trasferimento in altra sede oppure cambio del soggetto gestore per realizzare attività per minori durante il periodo estivo devono necessariamente presentare la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) e relativi allegati per essere unità d’offerta sociale “Centro Diurno per Minori”.
Per quanto riguarda il cambio della persona del Legale Rappresentante o dell’Amministratore del soggetto gestore di una UdoS esistente oppure in caso di cessazione di attività di una UdoS esistente, è necessario che vengano comunicate ad Azienda Sociale Cremonese tali variazioni.
Di seguito il fac-simile da compilare su carta intestata dell’Ente:
NORMATIVA GENERALE
- Legge Regionale 12 marzo 2008 , n. 3 – “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”
- Delibera 7437 del 13 giugno 2008 – “Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell’articolo 4 comma 2 della l.r. 3/2008”
- Delibera 7438 del 13 giugno 2008 – “Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della l.r. 3/2008”
- Indicazioni operative per l’esercizio e l’accreditamento delle Unità di offerta sociali
- Requisiti e criteri di accreditamento delle Unità di offerta sociali
- DELIBERAZIONE di Regione LOMBARDIA N° XI / 6443 del 31/05/2022 ad Oggetto INDICAZIONI circa le FIGURE PROFESSIONALI SOCIO EDUCATIVE CHE OPERANO NELLE UNITÀ di OFFERTA SOCIALE.
- Chiarimenti in ordine ai requisiti organizzativi/gestionali dei servizi educativi per la prima infanzia (Protocollo J2.2022.0018011 del 28/06/2022 Regione Lombardia)
- CIRCOLARE REGIONALE n. 2 del 15/12/2022 – “Indicazioni in ordine all’attività di vigilanza e controllo sul possesso/mantenimento dei requisiti di esercizio previsti dalla normativa regionale per le unità d’offerta sociale”
- CIRCOLARE REGIONALE del 23/03/2023 – “Indicazioni in ordine al requisito della reperibilità notturna nelle Comunità educative genitore figli, ai titoli di studio dell’operatore socio educativo e al criterio di arrotondamento in relazione all’incremento del numero di iscritti negli asili nido”
- Nota prot. J2.2023.0032228 del 1 giugno 2023 – “Indicazioni applicative in merito al rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 994 del 11 maggio 2023”
AREA PRIMA INFANZIA E MINORI
- DGR 18 febbraio 2020, n. XI/2857 – “Evoluzione della rete di unità d’offerta per minori in difficoltà”
- DGR 18 febbraio 2020, n. XI/2857 – Primi chiarimenti – 1 Luglio 2021
- DGR 9 marzo 2020, n. XI/2929 – “Revisione e aggiornamento dei requisiti per l’esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588”
- Nota regionale: “Prime indicazioni in ordine alla applicazione dei requisiti di esercizio di cui all’allegato a) della DGR 2929 del 9 marzo 2020”
- DGR 16 febbraio 2005, n. 7/20762 – “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori (COMUNITA’ EDUCATIVE – COMUNITA’ FAMILIARI – ALLOGGI PER L’AUTONOMIA)”
- DGR 16 febbraio 2005, n. 7/20943 – “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili (COMUNITA’ EDUCATIVE – COMUNITA’ FAMILIARI – ALLOGGI PER L’AUTONOMIA – ASILI NIDO – MICRO NIDI – CENTRI PRIMA INFANZIA – NIDI FAMIGLIA)”
- DGR 11 febbraio 2005, n. 7/20588 e Circ. 45 del 18 ottobre 2005 – “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia (ASILI NIDO – MICRO NIDI – CENTRI PRIMA INFANZIA – NIDI FAMIGLIA)”
- DGR 17 marzo 2010, n. 11496 – “Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell’unità di offerta sociale “Centro Ricreativo Diurno per Minori”
- DCR IV/871 del 23 dicembre 1987 – “Piano Socio Assistenziale Regionale 88-90 (CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE – CENTRI RICREATIVI DIURNI)”
- D.G.R. 27 novembre 2023 – n. XII/1428 – “Definizione dei criteri di accreditamento per i servizi educativi per la prima infanzia”.
AREA DISABILITA’
- Delibera 7433 del 13 giugno 2008 – “Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle unità di offerta sociale “servizio di formazione all’autonomia delle persone disabili”
- DGR 16 febbraio 2005, n. 7/20763 – “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili”
AREA ANZIANI
- DGR X/7776 del 17/01/2018 – “Istituzione Unità d’Offerta del Sistema Sociale “Comunità Alloggio Sociale Anziani” (C.A.S.A.)
- DCR IV/871 del 23 dicembre 1987 – Piano Socio Assistenziale Regionale 88-90 (CENTRI DIURNI PER ANZIANI)
- DCR V/1439 dell’8 marzo 1995 – Progetto-obiettivo anziani per il triennio 1995/1997 (CENTRI DIURNI PER ANZIANI)
- DGR 17 marzo 2010, n. VIII/11497 – “Definizione dei requisiti minimi di esercizio dell’unità di offerta sociale “Alloggio protetto per anziani”